Costo manodopera: l'uso di tabelle non più vigenti vizia la gara
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un importante parere di precontenzioso che chiarisce definitivamente l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle ministeriali aggiornate per la determinazione dei costi della manodopera negli appalti pubblici. La delibera n. 193 del 14 maggio 2025 stabilisce che l'utilizzo di tabelle non più vigenti alla data di indizione della procedura costituisce un vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza che impone l'annullamento in autotutela degli atti di gara.
L'articolo 41, comma 13 del decreto legislativo 36/2023 stabilisce chiaramente che "per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale". Il successivo comma 14 precisa che "nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13".
Il parere ANAC chiarisce che l'obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti ha natura imperativa, essendo posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali la tutela del lavoro, le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni e l'effettiva concorrenzialità dell'appalto. Tale obbligo risponde anche ai principi di buona fede e leale collaborazione tra stazione appaltante e operatori economici, considerato che l'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice prevede l'esclusione dalla gara per le offerte che non rispettano i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.
L'obbligo assume particolare rilevanza nelle procedure ad alta intensità di manodopera e di durata pluriennale, dove la sottostima dei costi necessari per l'espletamento del servizio incide direttamente sulla possibilità di presentare un'offerta seria, congrua e qualitativamente sostenibile. Nel caso esaminato dall'ANAC, l'utilizzo di tabelle obsolete aveva determinato una sottostima di oltre 100.000 euro nel triennio di servizio, con conseguente erosione delle somme destinate alla copertura delle spese generali e dell'utile d'impresa.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che le tabelle ministeriali costituiscono un parametro di riferimento vincolante, pur non in senso assoluto. Come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1652 del 2023, "il costo del lavoro indicato nell'offerta economica non può essere oggetto di rilevanti modifiche in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, essendo ammesse solo marginali e giustificate rimodulazioni".
Il parere ANAC stabilisce che l'utilizzo di tabelle non più vigenti comporta un vizio di illogicità e irragionevolezza del procedimento di determinazione della base d'asta, l'obbligo di annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara e la necessità di riedizione della gara utilizzando le tabelle aggiornate.
Il parere ANAC rappresenta pertanto un importante chiarimento sulla corretta applicazione della normativa sui costi della manodopera negli appalti pubblici. L'utilizzo di tabelle ministeriali non aggiornate non costituisce una mera irregolarità formale, ma un vizio sostanziale che compromette l'intera procedura di gara, imponendo l'annullamento in autotutela e la riedizione della procedura con parametri corretti. Tale orientamento rafforza la tutela dei diritti dei lavoratori e garantisce una maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento pubblico.