Covid e gare pubbliche: la delibera ANAC in attesa di un intervento ad hoc
Anac ha pubblicato delibera numero 312 del 09 aprile 2020, contenente prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.
La delibera interviene per dare uniformità alle procedure, pur auspicando e richiedendo un intervento in tal senso dal legislavore (V. news del 14 aprile). La delibera, infatti, ammette in linea generale un differimento nell'avvio delle procedure già programmate, salvo quelle urgenti, e avalla l'allungamento dei termini della procedura per garantire la possibilità di predisporre e presentare le offerte, oltre al rispetto delle misure di contenimento. Prevede, d'altro canto, la possibile disapplicazione della sospensione di cui all'art. 103 del D.L. 18/2020, anche in via selettiva e se a favore dei concorrenti, oltreché l'adozione di misure interne che consentano comunque una ragionevole durata dei procedimenti. Tale situazione di stasi, tuttavia, rischia di protrarsi a tempo indeterminato nella c.d. "fase2".
Le indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell’epidemia.
In sintesi, ANAC suggerisce di valutare l'opportunità di differire l'espletamento delle gare già programmate, avviando, in linea generale, solo le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili ed adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. Occorrerà valutare, in particolare, l'urgenza di procedere, nonché la necessità - o il differimento oltre il 15 maggio - del sopralluogo.
Nel caso in cui si determini l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, devono fornire alcune informazioni, indicate dalla delibera dai punti 2.1 a 2.4.
In particolare, in linea generale la sospensione dei termini di cui all'art. 103 (ora prevista fino al 15 maggio), si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare, sia a quelli "iniziali" relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli "endoprocedimentali" tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta. Tuttavia, è possibile prevederne la disapplicazione, anche in maniera selettiva, a favore dei concorrenti (potendosi acquisire delle dichiarazioni in cui si da atto o meno della volontà di avvalersi della sospensione). Ciò vale per tutti i termini successivi alla presentazione dell'offerta ed anche alla presentazione della stessa, limitatamente alle procedure ristrette o negoziate dove già si conoscono i concorrenti. In ogni caso, la stazione appaltante dovrà comunque adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19.
E' auspicabile il ricorso a procedure telematiche, anche là dove la possibilità non sia prevista nel bando di gara, ad esempio per le sedute della commissione, nonché per l'adempimento degli obblighi connessi, quali il pagamento dell'imposta di bollo.
Per quanto riguarda l'esecuzione, l'ANAC rinvia al Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL per la "regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili". Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità. Anche per le forniture ed i servizi, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.