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DL Sostegni: cresce il Fondone 2021

La bozza del Decreto legge “Sostegni”, che sarà approvata dal Consiglio dei Ministri la settimana prossima, prevede un significativo incremento del Fondo Funzioni 2021, che passa, per i Comuni, da 450 milioni a 1.350 milioni e per le Province e Città metropolitane, da 50 milioni a 150 milioni. Quindi il Fondone 2021 diventa il triplo della cifra iniziale.

La bozza di norma è la seguente:

Art. 21 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

  1. Al comma 822 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”;

b) al secondo periodo, le parole: “per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.

2) Il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

3) Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.600 milioni per l’anno 2021, si provvede….

Relazione illustrativa

Il comma 1, attraverso la modifica del comma 822 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all’ articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Il comma 2 prevede di incrementare il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di 600 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Relazione tecnica

Il comma 1, nel prevedere l’incremento del fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Il comma 2 incrementa di 600 milioni di euro il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica.