Criteri ambientali minimi negli appalti: obbligatorietà senza deroghe
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito definitivamente che quando un servizio pubblico rientra nel campo di applicazione dei criteri ambientali minimi, le amministrazioni non possono derogare alle specifiche tecniche e clausole contrattuali previste dai decreti ministeriali. Il principio è stato ribadito nel parere di precontenzioso n. 438 dell'11 novembre 2025, che ha censurato la documentazione di gara di un importante appalto per il trasporto scolastico.
La vicenda ha riguardato una procedura per l'affidamento di sei Accordi Quadro quadriennali per il servizio di trasporto scolastico, del valore complessivo di oltre dieci milioni di euro. La stazione appaltante aveva tentato di giustificare la mancata applicazione integrale dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto ministeriale del 17 giugno 2021, adducendo motivazioni legate alle difficoltà del mercato di riferimento e alla scarsa partecipazione registrata nelle precedenti procedure.
L'ANAC ha respinto categoricamente questa impostazione, richiamando il disposto dell'articolo 57, comma 2, del Codice degli Appalti, che stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara "almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi". La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio dell'obbligatorietà dei CAM risiede nell'esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili.
Il caso ha messo in luce un aspetto particolarmente significativo: l'amministrazione aveva sostenuto di aver comunque rispettato i CAM richiedendo veicoli di classe Euro 6, ma l'Autorità ha chiarito che tale caratteristica non è sufficiente a determinare il rispetto dei requisiti tecnici minimi imposti dal decreto. I criteri ambientali minimi per il trasporto scolastico prevedono infatti percentuali specifiche di veicoli "puliti" - almeno il 45% dei veicoli M3 fino al 31 dicembre 2025 e il 65% dal 1° gennaio 2026, con almeno la metà costituita da veicoli ad emissioni zero - oltre a requisiti tecnici precisi per i veicoli M2.
L'Autorità ha inoltre censurato il difetto di istruttoria della stazione appaltante, che aveva basato la propria valutazione su dati relativi alle annualità 2022 e 2023, senza considerare l'evoluzione del mercato nel tempo trascorso. Come osservato dall'ANAC, "non appare possibile escludere che durante il tempo trascorso dalle precedenti due gare altri operatori economici si siano dotati di tali mezzi e che, pertanto, l'inserimento dei CAM nella legge di gara non avrebbe determinato alcuna restrizione della concorrenza".
La pronuncia dell'ANAC assume particolare rilevanza anche per le sue implicazioni operative. L'Autorità ha infatti disposto che la stazione appaltante proceda all'annullamento in autotutela del bando di gara e, in sede di redazione della nuova documentazione, richiami espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal decreto ministeriale, oltre a rielaborare criteri di valutazione delle offerte consequenziali ai requisiti tecnici minimi previsti per i mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio.
Il principio affermato dall'ANAC si colloca nel più ampio quadro dell'evoluzione del contratto d'appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica. I criteri ambientali minimi rappresentano infatti un segmento dell'economia circolare e contribuiscono a connotare questa trasformazione, rendendo gli appalti pubblici verdi uno strumento strategico per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
La vicenda dimostra come l'applicazione dei CAM non possa essere subordinata a valutazioni discrezionali delle amministrazioni circa le condizioni del mercato o la partecipazione alle gare. L'obbligatorietà stabilita dalla legge non ammette deroghe, modulazioni o attenuazioni, configurandosi come un vincolo assoluto che le stazioni appaltanti devono rispettare nella predisposizione della documentazione di gara, pena l'illegittimità dell'intera procedura.