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Criteri premiali per la parità di genere negli appalti pubblici: ambito di applicazione

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto significative novità in materia di criteri premiali volti a favorire la parità di genere, sollevando interrogativi interpretativi circa il loro ambito di applicazione. La questione centrale riguarda se le disposizioni dell'articolo 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 si applichino a tutte le tipologie di appalti o solo ad alcune categorie specifiche.

L'analisi sistematica delle disposizioni normative porta a concludere che i criteri premiali per la parità di genere di cui all'articolo 108 comma 7 si applicano a tutte le tipologie di appalti pubblici, non limitatamente ai soli servizi, forniture con posa in opera e lavori. Questa interpretazione si fonda su diversi elementi: a) la formulazione generale della norma, che non contiene limitazioni specifiche quanto al tipo di contratto, suggerisce un'applicabilità universale alle procedure di gara che prevedano criteri di valutazione diversi dal solo prezzo; b) il principio di coerenza sistematica del nuovo Codice, che ha inteso rafforzare la dimensione sociale degli appalti pubblici attraverso l'introduzione di meccanismi premiali trasversali; c) l'orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la legittimità di tali criteri anche al di fuori del contesto specifico dei fondi europei.

Sul punto il MIT, rispondendo ad un recente quesito, ha infatti chiarito che: "L’articolo 108 comma 7 in esame prevede che: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198". Questo è un precetto di carattere generale, che non specifica l’ambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell’offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo".

Questa conclusione si allinea con l'evoluzione del diritto degli appalti pubblici verso una maggiore attenzione alle dimensioni sociali: le stazioni appaltanti sono quindi chiamate a implementare questi strumenti con la necessaria flessibilità, garantendo al contempo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità che governano l'evidenza pubblica. L'obiettivo è quello di trasformare gli appalti pubblici in un efficace strumento di promozione delle pari opportunità, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere previsti dalle politiche europee e nazionali.