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Criticità e motivazioni per l'esclusione della componente a conguaglio dal Piano Finanziario TARI

Una delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani previste dalla Delibera 443/2019/R/Rif è costituita dalla componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. ARERA ha previsto all’articolo 15 dell’allegato alla Delibera 443/2019/R/Rif le modalità di quantificazione di tali componenti relative alle annualità pregresse. In particolare ARERA dispone: "I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie […] In ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno (a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall’Autorità e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno (a-2)".
ARERA sembra quindi chiedere di effettuare un confronto tra due valori:
- quello deliberato nell’anno 2018 con riferimento ai costi 2018, basato sull’applicazione della disciplina allora in vigore;
- quello ottenuto mediante l’applicazione del Metodo introdotto a fine 2019, con riferimento ai costi 2018, quindi ad un Piano Finanziario redatto postumo ora per allora, basandosi sulle risultanze dell’anno 2017 a consuntivo.
La differenza che ne dovesse emergere sarà imputata come quota di costo o di recupero, all’interno del Piano Finanziario 2020 e successivi (in base a quanto disciplinato all’articolo 16 "Gradualità"). Ciò significa che nel caso in cui il Comune nel 2018 avesse deliberato un Piano Finanziario basato sull’applicazione delle regole ex DPR 158/1999 dell’ammontare di € 1.000.000,00 ed oggi, in osservanza dell’applicazione delle regole ARERA (in base alle quali occorrerebbe una seconda compilazione del Piano Finanziario 2018 da parte del Gestore con i dati consuntivi 2017 ed una rivalutazione dello stesso da parte dell’Ente Territorialmente Competente, etc.) emergesse un costo efficiente pari ad € 900.000,00, la maggior entrata di € 100.000,00 riferita al 2018, da parte del Comune, dovrà essere restituita ai contribuenti nell’anno 2020, nell’avviso di pagamento. Idem, all’inverso, se dovesse emergere una differenza in negativo: in tal caso il Comune dovrà considerare quell’importo come quota di costo 2020 e imputarlo ai contribuenti in bolletta.
Una simile disposizione porta con sé criticità logiche e applicative notevoli. Innanzitutto, a livello tributario, si assisterebbe ad uno spostamento dell’onere tributario tra platee di contribuenti differenti (soggetti passivi 2018 – soggetti passivi 2020). La scelta di ricalcolare oneri generatisi da annualità pregresse ed applicarli sulle annualità future risulta priva di coerenza e potrebbe essere foriera di contenzioso in materia: da qui potrebbe nascere la scelta condivisibile in base a pronunce di Corte dei Conti e TAR, di non applicarla.