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Cumulabilità incrementi fondo contrattazione integrativa

La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 80/2026 ha risposto a quesito della Regione volto a verificare se nell’ipotesi in cui la Regione abbia già incrementato il fondo salario accessorio ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025, nella misura massima ivi prevista, possa procedere all’ulteriore incremento previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019, qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti superiore a quello in servizio al 31 dicembre 2018, così da garantire il rispetto del valore medio pro-capite sancito dalla stessa normativa”.

La Sezione ritiene che l’incremento del Fondo delle risorse decentrate disposto ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis possa cumularsi con l’adeguamento del limite previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, nonché con l’eventuale incremento del Fondo connesso a tale adeguamento, esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti numericamente superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018 e, per effetto di tale incremento, risulti compromessa l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro dell’anno 2018.

Ne deriva che, anche a seguito dell’integrale utilizzo dell’incremento fino al 48 per cento, consentito dall’art. 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, la Regione può procedere all’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 nonché a un ulteriore incremento del Fondo, ma esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019. Resta fermo che, anche in tale ipotesi, l’eventuale incremento del Fondo resta comunque subordinato alla disponibilità di adeguate risorse in bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di sostenibilità della spesa di personale, nonché alla presenza di specifiche disposizioni normative o di CCNL che ne legittimino l’attivazione.


Ricordiamo che il comma 1 dell’art. 33 DL 34/2019 dispone:

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.