Controlli fiscali sui pagamenti al personale superiori a € 2.500
Dal 1 gennaio 2026 scatta la disposizione inserita in Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 comma 84, relativamente ai controlli ex art. 48 bis DPR 602/1973 sui pagamenti al personale di importo superiore a 2.500 euro. La norma dispone:
84. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».
85. Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Come evidenziato nelle relazioni illustrative al provvedimento, il comma 84 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Il comma 1 di tale articolo 48-bis stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
La nuova disposizione prevede l’applicazione del menzionato comma 1 (quindi il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione), limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro. Si mantiene inalterata invece la necessità di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Il comma 85 precisa che le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.