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Dalla base di calcolo del fondo garanzia debiti commerciali non si dovrebbe più dedurre il costo servizio rifiuti

La Corte Conti Molise, con delibera n. 81/2025, ha affrontato parere in merito alla determinazione del Fondo Garanzia debiti Commerciali con particolare riguardo “all'esclusione o meno dal macroaggregato 103 delle spese destinate al pagamento del servizio di igiene urbana, considerando tali spese come stanziamenti che utilizzano risorse vincolate a destinazioni specifiche”.

Ricordiamo che l'accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali è obbligatorio per gli enti che non hanno rispettato, l'anno precedente, i limiti sui tempi medi di ritardo e sullo stack del debito di cui art. 1 commi da 859 a 872 Legge 145/2018.

La Corte dei Conti Molise, con tale deliberazione, considerato che:

a) le “spese destinate al pagamento del servizio di igiene urbana” utilizzano risorse teleologicamente vincolate ex lege, giacché da quest'ultima destinate ad assicurare la resa di un servizio di pubblico interesse (v. articolo 1, comma 639 e ss., legge n. 147/2013, nonché articoli 177, comma 2, e 222, comma 2, d.lgs. N. 152/2006; cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG),

b) e tali risorse non possono più ritenersi soggette anche a vincolo di cassa,

ritiene che venuto meno il vincolo di cassa per le spese relative al servizio rifiuti, ai sensi del novello articolo 187, comma 3-ter, ultimo alinea TUEL, le suddette spese non siano più escluse dalla base di calcolo del Fondo Garanzia Debiti Commerciali, a norma dell'articolo 1, comma 863, legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Fermo restando il massimo rispetto per l’autorevolezza della fonte del parere, ci permettiamo rilevare che la norma in esame, art. 1 comma 863 Legge 145/2018, dispone:

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

La norma non precisa che tale vincolo si debba intendere anche di cassa e non di sola competenza; tale ipotesi fu considerata dalla Corte dei Conti Campania con delibera n. 4/2022.