Danno da ritardo e da disturbo
Pubblichiamo una nota dell'avv. Maurizio Lucca. Segretario generale enti locali, in materia di danno da ritardo e danno da disturbo.
In via generale, il privato può esigere il risarcimento del danno da “ritardo” quando il procedimento viene concluso oltre i termini previsti dalla norma (ex artt. 2 e 2 bis della legge n. 241/1990), mentre il danno da “disturbo” si presenta in condotte contraddittorie ed elusive (c.d. intrusive di una posizione qualificata), anche di giudicato, assunte dalla PA, in senso contrario agli interessi legittimi (di tipo misto, in parte pretensivo e in parte oppositivo) di cui il privato è titolare, in relazione alla pretesa ad ottenere il bene della vita (ossia, la posizione giuridico – patrimoniale dell’interessato).