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Danno erariale per la retribuzione di risultato senza analisi del merito

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con sentenza n.124/2025 ha rilevato il carattere antigiuridico della condotta e la sussistenza del danno erariale in caso di erogazione di retribuzione di risultato senza una effettiva analisi del merito.

Con riferimento agli elementi oggettivi del carattere antigiuridico della condotta e della sussistenza del danno erariale, la relativa valutazione impone l'esame delle disposizioni del quadro normativo che regola la fattispecie al vaglio della Sezione.

Sotto il primo profilo – quello relativo al carattere antigiuridico della condotta – va ricordato che con l'entrata in vigore del d.lgs. N. 150/2009 è stato introdotto il principio generale della cd. “selettività” nell'attribuzione ai dipendenti pubblici delle risorse aggiuntive rispetto alla retribuzione, al fine di assicurare la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance (cfr. art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009).

In particolare, l'art. 18, comma 2, del d.lgs. N. 150/2009 vieta espressamente “ la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto ”.

Gli stessi principi della selettività dei sistemi premianti e del divieto di distribuzione indifferenziata di premi ed incentivi sono ribaditi anche dall'art. 3 del DPCM del 26 gennaio 2011, adottato in attuazione del d.lgs. N. 150/2009 con specifico riferimento, tra l'altro, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (cd. AFAM).

Qualora si volesse intendere tale indennità come il tentativo di dare attuazione al principio premialità introdotto dal D.lgs. 150/09 per le pa, che risulta comunque non applicabile al personale docente, si rileva che in realtà l'erogazione è avvenuta in assenza dei minimi criteri della selettività e della differenziazione che sono proprie dei sistemi di valutazione meritocratici. Si tratta, nel caso di specie di un'erogazione “a pioggia” in assenza di alcuna predeterminazione dei criteri per attribuirla e pertanto del tutto arbitraria e indebita ”.

Com'è stato già evidenziato dalla giurisprudenza contabile: “ La retribuzione si compone, così, di una quota parte 'fondamentale', quale corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa e di una quota parte 'accessoria', rappresenta, invece, da somme condizionate, ai fini dell'effettiva erogazione, al preventivo accertamento di una prestazione lavorativa che abbia dato vita ad effettivi e comprovati incrementi della produttività e miglioramenti quali-quantitativi dei servizi.

Trattasi, in definitiva, di una quota parte della retribuzione dalle chiare finalità, normativamente imposte, incentivanti il ​​miglioramento della qualità delle prestazioni lavorative.

Le stesse risulteranno frontalmente inadempiute laddove si procede ad una erogazione degli incentivi in ​​parola che prescinda da ogni verifica di effettivi miglioramenti, svincolata da ogni criterio selettivo e distribuita 'a pioggia'. ” (Sez. Giur. Campania, sent. n. 96/2015).