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Danno per l'Ente: Mancata pubblicazione delle delibere

Con sentenza n. 325 del 20/10/2025, la Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania ha affermato che l’omessa trasmissione della deliberazione comunale per l’approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU, da parte del Funzionario responsabile al MEF, entro il 14 ottobre di ogni anno, si configura come danno erariale per l’Ente.

Nel caso qui analizzato, siamo in presenza dell’omessa trasmissione della deliberazione di consiglio comunale relativa all’esercizio finanziario 2021, che determinava le tariffe TARI 2021 in aumento rispetto a quelle del 2020, e conseguentemente aveva causato all’Ente una rilevante perdita di gettito.

Si legge: “Risulta violato l’art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 che prevede che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi locali, tra cui la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico del testo della delibera o del provvedimento al Ministero dell’economia (attraverso l’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre”.

Secondo la Procura, infatti, la responsabilità amministrativo contabile sarebbe da attribuire all’epoca dei fatti Segretario Generale e responsabile del Servizio finanziario del Comune, la quale non si sarebbe attivata in tempo per consentire la pubblicazione della deliberazione consiliare, con la conseguente applicazione agli utenti delle tariffe TARI 2020 di importo di importo minore rispetto alle tariffe TARI 2021.

Il Collegio ha ritenuto che la condotta tenuta dalla convenuta configuri ampiamente i requisiti della colpa grave.

A tal riguardo, nella sentenza si legge: Si ricorda che la giurisprudenza contabile ha definito da tempo tale concetto, con riferimento a “quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza. Non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti, che – nella inconfigurabilità di un criterio generale – vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso, di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 c.p. e 1176 c.c.” (Corte dei Conti, Sez. Riun. n. 56/1997).

E' pacifico sostenere, dunque, che la delibera consiliare doveva essere inviata entro il 14.10.2021 e la mancanza di tale adempimento deve essere attribuita all'inoperosità del responsabile del servizio.

Doveroso ricordare che l’adempimento di trasmissione al MEF della deliberazione concernente i tributi locali, ai fini della pubblicazione ex art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011, è acquisizione di ordinaria conoscenza dei responsabili dei servizi finanziari, i quali hanno l’obbligo d’ufficio di provvedervi senza indugio e comunque di monitorarne l’esito, in considerazione della particolare importanza dell’incombenza.

Il Collegio non ha avuto dubbi nel sostenere che il comportamento della convenuta evidenzia la palese violazione degli obblighi di servizio e l’assenza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, avendo senza ragione omesso l’invio della delibera, come confermato anche dal suo atteggiamento poco prudente, atteso che in occasione dell’assunzione dell’incarico di responsabile del servizio finanziario si è del tutto disinteressata di quell’obbligo specifico, nonostante fosse a conoscenza, perché anche Segretario generale, della delibera di aumento delle tariffe.