Datio in solutum su liquidazione societaria non è vietata dall'ordinamento giuridico
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 61/2025, ha risposto al quesito di Comune volto a verificare se in caso di liquidazione di una società in house risulta corretta l'operazione di estinzione del debito mediante una combinazione di pagamento parziale in contanti e retrocessione di immobili per un importo inferiore al credito vantato – dal Comune - e se tale soluzione possa ritenersi conforme ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, evitando possibili profili di danno erariale.
Pur dichiarando inammissibile il secondo quesito, la Corte Conti ha evidenziato che l'estinzione parziale di un debito di una società in house in liquidazione nei confronti del Comune a mezzo di una datio in solutum ed un pagamento in contanti per un valore complessivo inferiore al credito vantato dal Comune non può essere valutata, alla luce delle regole che governano la fase della liquidazione societaria, sotto il profilo della correttezza – non essendo vietata dall'ordinamento – né della conformità o meno ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, essendo rimessa ai liquidatori, avendo riguardo al valore effettivo delle poste attive e passive del bilancio della società in house, con quali modalità provvedere, nei limiti delle risorse residue, al pagamento del debito maturato nei confronti del Comune.
E' inammissibile il quesito che, in sede consultiva, chiede se nell'operazione prospettata possa ravvisarsi un danno erariale, essendo questa valutazione rimessa alla Procura contabile all'atto del concretizzarsi di una specifica fattispecie, e non essendo rinvenibile una logica di conseguenzialità immediata e diretta, né di causa ed effetto tra la prima e il secondo .