← Indietro

Decreto fiscale: modifiche al reverse charge nella logistica

L'art. 9 del D.L. 84/2025 modifica nuovamente l'ambito applicativo dell'art. 17 c. 6 del DPR 633/1972 relativamente alle ipotesi di inversione contabile, o reverse charge, che implica il versamento dell'IVA da parte del cessionario / committente del servizio, se soggetto passivo.

Nell'ambito dell'ampliamento del regime al settore degli appalti e subappalti nella logistica e trasporto merci, viene rimossa la condizione della prevalenza della manodopera, estendendo così il reverse charge all'intero degli appalti merce (art. 17 comma 6 lettera a-quinques). Tuttavia, la norma è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.

La disposizione non si applica comunque alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società che applicano la scissione dei pagamenti ed alle agenzie per il lavoro.

In attesa dell'autorizzazione, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. La fattura è emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente (art. 1 c. 59 L. 207/2024).