Decreto fiscale: riforma fiscale ETS a regime dal 2026
L'art. 8 del D.L. 85/2025 in vigore da oggi definisce l’efficacia della disciplina fiscale del D.Lgs. 117/2017 o Codice del Terzo settore fissandone la decorrenza a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Ricordiamo che il Codice del Terzo Settore è entrato in vigore già ad agosto 2017, ma la relativa disciplina fiscale è stata finora sospesa, in particolare con riferimento alla necessaria autorizzazione della Commissione europea per accertare che le misure individuate per gli ETS non costituissero aiuto di Stato
Al fine di superare tale ostacolo, l’art. 8
-rimuove la condizione legata all’autorizzazione europea per l’operatività degli artt. 79 comma 2-bis, 80 e 86 (resta la necessità dell’autorizzazione per l’articolo 77);
-prevede l’operatività delle disposizioni contenute nel Titolo X a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Disposizioni analoghe sono previste sul D.Lgs. 112/2017, così da rendere operativa dal medesimo periodo anche la disciplina fiscale per l’impresa sociale.
Ne deriva che tutto il titolo X recante la disciplina fiscale degli ETS si applicherà "agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".