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Decreto Sisma, approvata definitivamente la legge di conversione del DL n. 123/2019

Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nello stesso testo licenziato dalla Camera. Tra le principali disposizioni di interesse per gli enti locali si segnalano:
- la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia negli anni 2016-2017 (art. 1);
- l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di  pianificazione e programmazione urbanistica prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, potrà avvenire  utilizzando il criterio del prezzo più basso (art. 1-bis);
- la destinazione di ulteriori risorse, per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnicoingegneristico, nonché di personale amministrativo-contabile (art. 1-ter);
- la possibilità di effettuare, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi e qualora si rendessero necessarie, varianti al 30 per cento del contributo concesso, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia (art. 2-bis);
- l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016. I programmi sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni (art. 3-bis);
- la raccolta e il trasporto dei materiali prodotti a seguito di eventi sismici che potrà essere effettuata – oltre che direttamente dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o attraverso imprese di trasporto autorizzate – anche attraverso imprese individuate dai comuni e dalle p.a., attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 4);
- l'estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" (art. 5);
- la possibilità che le regioni predispongano, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione (art. 5-bis);
- l'estensione del contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, previsto ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche ai comuni elencati nell'allegato 2 (comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016) del  decreto-legge n. 189 del 2016. Il riparto dei fondi sarà effettuato con decreto del Ministero dell’interno (art. 6);
- il differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferimenti al Ministero dell'economia e finanze (art. 8, comma 1, lett. a);
- la facoltà per i comuni colpiti dal sisma del 2016, con popolazione inferiore a 5000 abitanti in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una zona rossa, di riconoscere fino al 31 dicembre 2024, di applicare le maggiori indennità di funzione previste dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di tre anni e con oneri a carico del bilancio dei comuni (art. 8, comma 1, lett. a-bis)    
- l'individuazione del termine del 31 dicembre 2020 entro il quale potrà essere disposta la proroga con decreto ministeriale del periodo di sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi degli enti locali previsti dalla normativa vigente (art. 8, comma 1-bis);
- la facoltà al comune dell’Aquila di derogare all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che limita la spesa sostenuta per la retribuzione di personale assunto con contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La deroga è concessa nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale (art. 9-sexies);
- la destinazione di un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila, nonché un contributo di 500.000 euro per le spese relative all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge n. 148 del 2017 (art. 9-octies);
- la proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (art. 9-vicies-quinquies).