Definite le regole per la "lotteria degli scontrini". Farmacie escluse fino al 30 giugno 2020
Con Provvedimento n. 7329122 del 31 ottobre e relativo comunicato stampa, l'Agenzia delle entrate definisce le regole per l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini", in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia vengono indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico, con l'adattamento, entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, gli strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il "codice lotteria" del cliente, ovvero un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria".
Fino al 30 giugno 2020 non potranno però partecipare alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie. Ciò, al fine di individuare soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679, in modo da non far incorrere i soggetti in eventuali violazioni della normativa in materia privacy effettuando un trattamento dati eccedente quello consentito acquisendo il codice lotteria.