← Indietro

Definizione agevolata dei carichi tributari, entro 30 giugno la delibera in consiglio comunale

L’art. 10 quinquies del DL 38/2026 convertito in Legge 88/2026 dispone in materia di estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali.

E’ prevista l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. L’APPLICAZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA È SUBORDINATA ALL’ADOZIONE DA PARTE DELL’ENTE INTERESSATO, SECONDO LE FORME PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, DI UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DA PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE E TRASMETTERE AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

Delfino & Partners affianca i Comuni in tale attività


L’ufficio Studi del Senato rileva nella relazione illustrativa che l’articolo 10-quinquies, consente l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell’esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l’applicazione, disciplinandone modalità e termini.

Il comma 1 dispone che la disciplina concernente la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) si applica a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione, dalle regioni e dagli enti locali, che nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Le successive lettere del comma 1 individuano i termini della procedura:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 il debitore rende la dichiarazione con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione (di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) entro il 31 dicembre 2026 l’agente della riscossione invia la comunicazione ai debitori con cui individua l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse (di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025);

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

Il citato comma 94, lettera a) definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda di adesione alla procedura: alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (il quale prevede la facoltà per l’Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo);

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore), e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).


Il comma 2 dispone che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026.

Tale disposizione opera in deroga:

- all’articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter (efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)), 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del decreto legge n. 201 del 2011;

- all’articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all’Irpef), del decreto legislativo n. 360 del 1998;

- all’articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef), del decreto legislativo n. 23 del 2011;

- all’articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all’IMU), della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) ai successivi commi 102-110 ha previsto una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Sono quindi stabilite le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. È quindi abrogato l’articolo 13 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.