Definizione di monte salari per i Segretari comunali
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 158/2025, ha affrontato la seguente richiesta di parere:
Visto che ai sensi dell'art. 61, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni Locali, Sezione Segretari comunali e provinciali, la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali non può superare il 10 per cento “ del monte stipendio erogato a ciascun segretario nell'anno ”, richiede parere in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione contrattuale, circa la possibilità di includere nella definizione di “ monte salario ” anche: i) le eventuali indennità a scavalco percepite per prestazioni svolte in enti non appartenenti alla convenzione di segreteria e ii) i diritti di segreteria riscossi in quanto titolare della funzione rogante, laddove previsti.
La Sezione ritiene che nel cd “monte salari”, relativo alla retribuzione accessoria dei Segretari comunali, devono essere inclusi i cd diritti di segreteria connessi alle loro prestazioni roganti; mentre devono essere escluse le cd “indennità a scavalco” per prestazioni rese nei confronti di Comuni diversi da quelli partecipanti ad una convenzione di segreteria.