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Denunce per opere edilizie in cemento armato: chiarimenti sull'imposta di bollo

Nella risposta n. 319/2019 l'Agenzia chiarisce , in risposta ad un Comune il trattamento ai fini dell'imposta di bollo da applicare al deposito della documentazione strutturale; al deposito per gli interventi di sopraelevazioni (per i quali è obbligatorio il parere tecnico); al deposito delle varianti ed al deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo con riferimento alla denuncia di opere edilizie in cemento armato.
Per quanto riguarda i primo punto, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, le attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo "sportello unico" e gli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori.
Le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del testo unico edilizia sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Gli allegati tecnici relativi sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.
In merito all’applicazione dell’imposta di bollo al deposito di sopraelevazioni, in base alla legge regionale la realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio da parte dell’autorità competente, del provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Le istanze dirette allo sportello unico dell’edilizia al fine di ottenere l’autorizzazione a realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata.  Per completezza, la nota precisa che anche il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla sopraelevazione deve essere assoggettato all’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Per quanto concerne, invece, il deposito delle varianti, se a seguito della presentazione delle stesse lo sportello unico non avvia alcun procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione di alcun provvedimento finale, ma si limita esclusivamente ad acquisire detta documentazione agli atti, non possono essere ricondotte nella nozione di istanze e pertanto, non soggettate all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 3 della tariffa allegata al richiamato d.P.R. n 642 del 1972.
Con riferimento, poi ai certificati di fine lavori e collaudo, sulle relazioni da effettuare a struttura ultimata, l'Amministrazione conferma il precedente orientamento (risoluzione del 29 maggio 2009 n.139/E) in base al quale la stessa si configura come scrittura privata, contenente una dichiarazione unilaterale e, pertanto, soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Ad analoghe conclusioni l'Amministrazione finanziaria è giunta con riferimento al certificato di collaudo (cfr. risoluzione del 27/03/2002 n. 97/E)..