Deroga in caso di mancata alienazione partecipazioni solo per la ricognizione straordinaria
La Corte dei Conti Valle d’Aosta con delibera n. 7/2019, richiamata anche nella successiva delibera n. 8/2019, ha affrontato il tema della deroga degli effetti prodotti dalla mancata alienazione di partecipazioni inserite nel piano di ricognizione straordinario di cui art. 24 Dlgs 175/2019 – Tusp, evidenziando come tali effetti non si producano anche negli anni successivi relativi al piano di cui art. 20 Tusp, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
L’"autorizzazione" concessa dal legislatore all’amministrazione di non procedere all’alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l’utilizzo del termine "ricognizione" solo nell’articolo 24 e non anche nell’articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall’altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all’interno dell’articolo 24, relativo alla revisione straordinaria"