Deroga parziale al divieto di soccorso finanziario per le Province
La Legge di bilancio 2026 consente alle Province di chiudere in bonis le proprie società partecipate con affidamento in house, operando anche in deroga all'art. 14 TUSP Dlgs 174/2016 e smi e quindi al divieto di soccorso finanziario per le società in perdita. La novella normativa dispone all'art. 1 comma 690 quanto segue:
690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.
Come rileva la relazione del Servizio studi del Senato, la norma in questione reca una deroga all’articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) disponendo che le Province possano trasferire risorse finanziarie alle loro società in house che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. La disposizione prevede che le risorse trasferite, a carico delle Province, non debbano superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società in house che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti. La disposizione illustra che tali trasferimenti sono finalizzati all’esclusivo pagamento dei debiti così determinatisi, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.
Nel dettaglio, il comma 89, terzo periodo, dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 dispone il trasferimento di alcune funzioni dalle Province ad altri enti territoriali, e dispone tuttavia che tali funzioni continuino ad essere esercitate dalle Province stesse fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.
La disposizione stabilisce che la data sia determinata da un D.P.C.M. per le funzioni di competenza statale e dalle singole Regioni per quelle di competenza regionale. In attuazione della disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 26 settembre 2014 (G.U. 12 novembre 2014, n. 263) che all’articolo 7 disciplina la decorrenza dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti, stabilendo al comma 1 che le funzioni amministrative nelle materie di competenza statale decorrano dall’entrata in vigore del citato DPCM, e al comma 2 che le funzioni trasferite dalle Regioni sono definite dalle singole Regioni stesse.
Poiché nelle more dell’effettivo trasferimento le Province hanno continuato ad esercitare, ai sensi del citato comma 89, le funzioni da trasferire, supportandone i relativi costi, la disposizione in esame autorizza le Province a coprire, mediante trasferimenti, i debiti che le loro società in house abbiano contratto in esito all’esercizio di tali funzioni nell’attesa dell’effettivo subentro da parte degli altri enti territoriali.
Si rammenta che il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) definisce all’articolo 2, comma 1, lettera o) le società in house, definite come le società su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo o controllo analogo congiunto, dove con controllo analogo si intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante” (articolo 2, comma 1, lettera c)).
La disciplina delle società in house, come definite, è recata all’articolo 16 del TUSP; esso prevede, inoltre, all’articolo 14, comma 5, che le Province non possono, tra l’altro, effettuare trasferimenti straordinari verso società a partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
La disposizione si applica alle Province in quanto parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’elenco ISTAT delle P.A. pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196: il più recente elenco è pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2025, n. 227.
La norma in esame reca pertanto una parziale deroga al citato articolo 14, disponendo che le Province possano trasferire risorse finanziarie a tutte le loro società in house; si prevede, tuttavia, che le somme trasferite debbano essere quelle strettamente necessarie a pagare i debiti delle società che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Province sono tenute ad aggiornare e pubblicare annualmente l’elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Il comme 89 Legge 56/2014 dispone:
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
Richiamo commi 85 – 86 – 87 – 88 Legge 56/2014:
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.