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Detassazione trattamento accessorio del personale

Il disegno di legge di bilancio 2025 dispone all'art. 58 "Disposizioni in materia detassazione e armonizzazione trattamento accessorio" prevedendo che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, per l’anno 2026, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, entro il limite di 800 euro, ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.


La novella dispone:

1.Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni al presente comma non si applicano al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

2.All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all’allegato II alla presente legge, a decorrere dall’anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio.».