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Determinazione del costo del servizio di trasporto scolastico

Nel confermare quanto in proposito recentemente affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR, e cioè che il servizio di trasporto scolastico va inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali non a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio, la Sezione regionale della Puglia, con deliberazione n. 76/2019/PAR, ha però ritenuto utile precisare, ad ulteriore chiarimento, che nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese anche le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria, purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza.