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Detrazione incentivi IMU dai limite spesa personale 557, opinioni discordi

In materia di calcolo del limite statico della spesa di personale, in applicazione dei commi 557 e 557 quater art.1 Legge 296/2006, si procede normalmente per l’esclusione, tra le tante, della voce incentivo ICI – IMU. Il criterio non è pienamente condiviso, come spiega la Corte dei Conti Veneto con delibera n. 177/2020. Alla domanda: se i proventi da recupero evasione IMU e TARI, previsti dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, destinati al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017, siano da ritenersi esclusi anche dal limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, la Corte risponde:

“La disciplina di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 in materia incentivi per il recupero IMU e TARI non rientra tra le ipotesi di esclusione dal rispetto del vincolo ex art.1, comma 557, individuate dalla citata giurisprudenza contabile, essendo tali fondi finanziati da risorse proprie dell'ente, ovvero dal “ maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta propria municipale e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento”.


Il ragionamento della Corte Conti parte dall’analisi del comma 557 Legge 196/2006:

L'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 prevede d'altro canto che “ ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno garantiscono la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il riduzione della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, del DL 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) ;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accordi di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

La Corte costituzionale, con riferimento al citato comma 557 e al successivo comma 557- bis , ha chiarito che tali disposizioni, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, “ costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica ”, aggiungendo che “ la spesa per il personale […] costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative alla sua gestione assumono a principio fondamentale della legislazione statale » (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n.

La Sezione delle autonomie ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo il quale “ alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., ln 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale”, chiarendo che “ secondo la vigente disciplina in materia di spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, ln 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013 ” ​​(cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG) .

La peculiare caratterizzazione dell'art.1, comma 557, della legge n. 296/2006, quale “ principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica ”, comporta che, ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione ( in terminis , cfr. Sez. Lombardia, deliberazione n. 61/2019, Sez. Piemonte, deliberazione n. 4/2019).

Sono pertanto da includere nell'aggregato “spese di personale” di cui all'art. 1, commi 557 e 557- quater , della legge n. 296/2006 tutti gli oneri connessi o comunque riconducibili all'utilizzo da parte dell'Ente di attività lavorativa, ad eccezione delle spese espressamente escluse ad opera di una disposizione di legge ( in terminis , cfr. Sez. Basilicata, deliberazione n. 39/2018/PAR).

In tale ambito il legislatore è specificamente intervenuto per escludere alcune fattispecie dal calcolo del tetto di spesa di cui al citato art. 1, comma 557, come avvenuto per la ricollocazione del personale delle Province (cfr. art. 1 comma 424, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190), o per modificare il parametro di riferimento per i comuni colpiti da calamità naturali o eventi sismici (cfr. art. 11, comma 4- ter , del DL n. 90/2014).

Si tratta di ipotesi ben precisa di esclusione dall'applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, che sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in materia e, dall'altra, la validità della linea ermeneutica ( ubi lex voluit dixit ) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG).

Alla casistica legislativamente prevista, si sono aggiunte nel tempo altre ipotesi elaborate dalla giurisprudenza contabile, secondo la quale sono escluse dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006), anche quelle interamente gravanti sui fondi dell'Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati ​​(cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG), nonché le spese coperte da finanziamento specifico proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e concorrenza fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale (in tal senso, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/2017 e Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116/2018).

Si tratta all'evidenza di ipotesi di esenzione molto circoscritte, fondate in particolar modo sulle peculiari modalità di finanziamento delle spese di personale, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica.

In tale contesto non può non rilevarsi che il legislatore, nel disciplinare gli incentivi per il recupero IMU e TARI di cui all'art.1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ha inteso derogare unicamente al limite posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017, con ciò confermando da un lato che, laddove si è voluta prevedere una specifica deroga ad un vincolo normativo, ciò è avvenuto espressamente (per il principio ubi lex voluit dixit ) e, dall'altro, implicitamente, la perdurante applicabilità del limite posto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.