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Detrazione interventi di risparmio energetico e "sisma bonus" per le società in house: limiti

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-septies e dell'articolo 16, comma 1-sexies.1., del D.L. n. 63 del 2013, le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche "...sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013...", se realizzati "su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (...)".
L'applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi, l'esistenza di due requisiti:
a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
 b) oggettivo, riguardando interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Nel caso di una società pubblica che gestisce fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) soggetti alla disciplina della Legge Regionale di quasi esclusiva proprietà del Comune; fabbricati di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) destinati all'emergenza abitativa, locati a canone convenzionato ex legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 e fabbricati residenziali e commerciali, per lo più trasferiti in proprietà dal Comune e locati a canone di mercato a seguito di avvisi pubblici, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, qualora si riscontrino effettivamente i presupposti dell' in house providing, le detrazioni fiscali sono fruibili per interventi realizzati esclusivamente su immobili (di proprietà della società, o gestiti per conto dei comuni) adibiti ad "edilizia residenziale pubblica". L'edilizia residenziale "sociale" ha infatti finalità più ampia rispetto a quella "pubblica", ovvero garantire anche benessere abitativo e integrazione sociale. 
Analoga conclusione anche per le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Decreto legge n. 63 del 2013 previste per gli interventi di ristrutturazione e di riduzione di rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi, sia strumentali che abitativi, applicandosi la stessa solo agli "immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica". 
Lo chiarisce la Risposta n. 393/2019 dell'Agenzia delle entrate.