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Dichiarazione di impegno meramente formale e dovere istruttorio.

Il TAR Campania con sentenza n. 3619/2025 del 22 maggio, ha affrontato il tema del contenuto che la dichiarazione deve avere per essere valida ed efficace e sulla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori e riesame da parte dell’amministrazione.

La ricorrente impugnava una comunicazione di avvenuta aggiudicazione lamentando, tra le altre censure, che l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe dato conto delle modalità di rispetto delle quote imposte nella lex specialis per le nuove assunzioni e, inoltre, le quote così come predeterminate a monte non troverebbero corrispondenza di impegno nell’offerta (considerando che una stessa risorsa umana, individualmente considerata, possa essere simultaneamente conteggiata sia nella quota “donne”, sia nella quota “under 36” assumendo su di sé entrambi i requisiti di “donna under 36”).

Il TAR, nell’accogliere la doglianza, ha osservato che “secondo quanto previsto dalla lex specialis, il concorrente avrebbe dovuto impegnarsi a garantire che, per le nuove assunzioni e in caso di aggiudicazione, almeno il 30% avrebbero riguardato giovani e almeno il 30% donne. Se, invece, si fosse voluto introdurre un’unica soglia “complessiva” del 30%, riferita genericamente all’insieme delle assunzioni giovanili e femminili, la disposizione avrebbe utilizzato formule differenti – ad esempio: “una quota complessiva del 30%” oppure “una quota pari al 30% riferita a giovani e/o donne” definendo tale disposizione “chiara nell’imporre due percentuali distinte e non cumulabili”.

Secondo il Collegio “l’assunzione dell’impegno da parte della aggiudicataria, […] contiene una mera dichiarazione formale di adesione agli obblighi, che non trova però corrispondenza nell’articolazione dell’offerta, contenuta nel medesimo documento” e, pertanto, “l’aggiudicataria ha assunto formalmente l’impegno, ma non l’ha supportato da adeguata documentazione esplicativa, essendo suo onere esplicitarne le modalità operative, in maniera chiara ed aggregata per ciascuna categoria, considerando le diverse parti del servizio.

Pur accogliendo il suddetto motivo di ricorso il TAR non ha disposto l’esclusione della aggiudicataria ma la riattivazione dei poteri istruttori dell’amministrazione osservando che la recente giurisprudenza ha stabilito che “l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dal bando di gara (o dalla legge) a pena di esclusione, lungi dal consentire l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto - ai sensi del citato art. 101 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza») - per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, imponendo alla stazione appaltante di richiedere all’interessato di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante (ovvero «ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara»: art. 101, comma 1, lettere a) e b) del codice, oltre al richiamato comma 3) (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26).