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Dichiarazioni IRAP 2024 tempestive se presentate entro 8 novembre

L’art. 12 (Disposizioni in materia di termini delle dichiarazioni 2024) del DL 84/2025 appena approvato in via definita dal Senato, al comma 1 differisce dal 31 ottobre 2024 all’8 novembre 2024 il termine entro cui sono considerate tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Si dispone, altresì, che non si provvede al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il sopra citato articolo 2 prevede che le persone fisiche presentano la dichiarazione tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR presentano la dichiarazione in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il comma 2, modificato in sede referente, stabilisce che le disposizioni di cui sopra rilevano ai fini dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024 in materia di concordato preventivo biennale. Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189, che, tuttavia, ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024. A tale proposito, ai sensi del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024, i soggetti che avevano validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non avevano aderito al concordato preventivo biennale potevano aderirvi entro il 12 dicembre 2024. Tale disposizione è stata poi riprodotta nell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 155 del 2024. Si rammenta che il concordato preventivo biennale è disciplinato dagli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024.


TESTO normativo

DL 84/2025 – Art. 12 Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'anno 2024

1.Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2.Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.