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Differimento termini di versamento dei tributi locali

I Comuni possono differire i termini di versamento della quota IMU di propria spettanza per situazioni particolari, ai sensi dell’art. 1 comma 777 Legge 160/20219. Non possono invece intervenire sulla quota di competenza dello Stato (categoria D) né possono rinunciare a sanzioni e interessi, posta l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

E’ questo in sintesi l’intervento del Ministero Economia e Finanze nella Risoluzione 5/2020.

Come evidenziato dallo stesso comunicato MEF, la Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le  modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.

In particolare, viene precisato che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Viene altresì evidenziato che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni

In ogni caso occorre motivare bene nel dispositivo della delibera (di Consiglio comunale o di giunta con successiva ratifica del Consiglio) le cause e le situazioni particolari che portano, per taluni contribuenti, il differimento dell'imposta.