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Dipartimento Funzione Pubblica, pareri in materia di personale

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha elaborato ieri i seguenti pareri:

Parere sul conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco all’ex Segretario Generale del comune in quiescenza - (DFP n. 18602 – P – 22/03/2021)

Conferimento incarico retribuito di Capo di Gabinetto del Sindaco – natura dirigenziale dell’incarico – limiti ex art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 – applicabilità -

Al fine di valutare l’applicabilità dei limiti previsti dall’articolo 5 del d.l. 95/2012 per il conferimento dell’incarico retribuito di Capo di Gabinetto del Sindaco occorre analizzare in concreto il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico. Se i compiti attribuiti al Capo di Gabinetto si concretizzano nell’esercizio di funzioni direttive e di coordinamento dell’ente, l’attribuzione dell’incarico si configura come elusiva di quanto disposto dalla normativa. Infatti, al personale in quiescenza possono essere attribuiti incarichi direttivi e dirigenziali esclusivamente a titolo gratuito e con durata annuale.

Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunto limite di età

Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età.

Parere in materia di aspettativa ex art. 18 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183. (DFP n. 19365 – P – 24/03/2021)

Aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità – rapporto di lavoro subordinato con soggetti privati – inammissibilità -

Ai dipendenti pubblici è consentito di essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per un periodo massimo di dodici mesi non rinnovabile “per avviare attività professionali e imprenditoriali”. Non rientra in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.