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Diritto alle differenze retributive in caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori dirigenziali

Con la sentenza del 31 luglio 2019, n. 20722, la Corte di Cassazione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della Pubblica Amministrazione, il dipendente nello svolgimento di mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento", e che, alla stregua della citata disposizione codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. sentenza n. 296 del 1990, attinente ad una fattispecie relativa al trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 761 del 1979).