Disavanzo tecnico non è disavanzo da finanziare
Nel lessico corrente il termine disavanzo tecnico vuole esprimere il disavanzo emerso dopo l’operazione di riaccertamento straordinario di cui art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 e smi, ma tale concetto non è corretto. Diversi sono i rilievi Corte Conti in proposito, con correlate conseguenze sulle modalità di assorbimento.