Disciplina del rimoborso spese amministratori
La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 34/2025, è intervenuta sulla disciplina delle spese di missione degli amministratori degli enti locali.
ll quesito rivolto alla Sezione riguarda non solo la specifica ipotesi degli inviti ricevuti da associazioni culturali, ma anche tutte le altre ipotesi in cui un amministratore si rechi in missione. La richiesta alla Sezione di pronunciarsi sulle fattispecie (distinte e concrete) in cui una spesa, rectius una missione, sia riconducibile ad attività istituzionali e/oa eventi/momenti istituzionali dell'ente attiene, sostanzialmente, al solo profilo della legittimità della scelta. In tal modo, tuttavia, un eventuale parere della Sezione sul perimetro del carattere istituzionale della missione andrebbe a interferire sullo spazio di scelta lasciato alle amministrazioni nonché con le possibili valutazioni proprie di altre Sezioni di questa Corte o altre giurisdizioni.
Nella fattispecie, inoltre, l'eventuale parere della Sezione avrebbe l'effetto di orientare la futura regolamentazione interna dell'ente comunale in contrasto con il ruolo esterno e neutrale della Corte dei conti, peraltro in un ambito che trova già una sua disciplina sia a livello nazionale che regionale.
Il rimborso delle spese di viaggio trova previsione in specifiche norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Tuel e, in particolare, ai commi 1 e 3 dell'art. 84 i quali regolano, rispettivamente, le due diverse fattispecie delle missioni degli amministratori al di fuori del territorio comunale e gli oneri sostenuti dall'amministratore residente fuori dal Comune per l'effettivo espletamento del mandato.
Con riferimento alla prima fattispecie, l'art. 84, c. 1, del Testo unico prevede “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze (…)”. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che “La liquidazione del il rimborso delle spese è effettuato dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.”.
Dalle suddette previsioni emergono che, fermando restando la connotazione fondante in ragione del obbligatorio, la missione configura una scelta discrezionale che, per tale motivo, per essere rimborsata deve essere autorizzata (cfr. del. della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 20/2020/PAR; del. della Sezione di controllo per la Puglia n. 28/2017/PAR e del. della Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna n. 171/2017/PAR).