← Indietro

Distacco di personale: chiarimenti sulla rilevanza IVA per gli enti non commerciali

Nella circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce importanti chiarimenti sul trattamento fiscale del distacco di personale a seguito della modifica normativa (derivante dall’interpretazione data dalla normativa dalla Corte di giustizia europea) che abroga l’esclusione da IVA prevista dall’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 per i contratti stipulati dal 1/1/2025, confermando quanto già evidenziato dalla Società in varie occasioni sulla rilevanza IVA solo nell'ambito di attività commerciali (pur con la difficoltà di definirne una esatta classificazione).

La nota, per quanto qui interessa, affronta il tema dell’imponibilità IVA quando il distaccante è ente non commerciale, come gli enti locali.

Dal punto di vista soggettivo, la circolare afferma che qualora "il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a IVA dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi, in ogni caso, soddisfatto, attesa la natura di soggetto passivo IVA dello stesso. Analogamente, laddove il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività, il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente"

Se l'ente non commerciale svolge anche attività d'impresa, il distacco o prestito di personale effettuato nell'ambito di tale attività è rilevante ai fini IVA.

Se l'ente non commerciale svolge esclusivamente attività istituzionale e non ha un'organizzazione in forma d'impresa finalizzata all'erogazione di servizi di prestito di personale, il distacco o prestito di personale non rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

Precisa in particolare la circolare “Tali ultime attività sono da ritenersi esercitate con organizzazione in forma d’impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un’organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico. In proposito, si precisa che la presenza dell’organizzazione in forma d’impresa va verificata solo nei casi in cui l’operazione di distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale. In sintesi, pertanto, si osserva che, qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale, il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato.

Di conseguenza, il distacco di personale utilizzato nell’ambito di attività commerciale è rilevante IVA, quello istituzionale no, salvo che non sia effettuato dall’ente in presenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale.

Si tratta quindi di attività residuale che però non dipana i dubbi qualora ci si trovi di fronte ad accordi tra amministrazioni che mettano a disposizione stabilmente personale dell'una o dell'altra parte. In questi casi, l'organizzazione di impresa potrebbe ravvisarsi nella strutturazione degli adempimenti, ancorché occorra sempre un "risultato economico" che prescinde, però, dalla copertura dei costi.

In questo senso, la circolare però fornisce l'esempio di distacco tra due associazioni non commerciali dove la prima distacca "cinque unità di personale amministrativo specializzato, a fronte del pagamento di un importo pari al rimborso degli oneri stipendiali e contributivi". La stessa viene qualificata, in premessa, come "priva di un’organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione di servizi di prestito di personale, distacchi". L'esempio precisa che anche qualora detto personale fosse utilizzato nell'ambito di attività commerciale della seconda associazione, non dovrebbe essere emessa fattura. Dovrebbe presumersi, data la situazione prospettata, che il distacco di personale specializzato per uno specifico accordo, di per sè, non configuri una autonoma organizzazione di impresa finalizzata al prestito di personale.

Restano fuori campo IVA invece le operazioni di distacco o prestito di personale senza corrispettivo per mancanza del presupposto oggettivo. Deve però trattarsi di assenza non solo di uno specifico corrispettivo, ma anche del rimborso, seppur parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato.

Le operazioni di distacco o prestito di personale tra società appartenenti al medesimo gruppo IVA non sono considerate, invece, prestazioni di servizi ai fini IVA.

Infine, si rileva il chiarimento sulla decorrenza. Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati o rinnovati dal 1/1/2025. A quelli ancora vigenti si continuano ad applicare le precedenti disposizioni anche nel 2025, facendo salvi comunque i comportamenti adottati.