← Indietro

Distacco di personale: soggetto ad IVA al 10% se compreso nel servizio rifiuti

Il riaddebito dei costi del personale distaccato da una società partecipata alla società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti ed a carico dei comuni appaltanti, nell'ambito del corrispettivo complessivo pattuito contrattualmente, è soggetto ad IVA al 10%, ai sensi del numero 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 224/2019, basandosi sui verbali tra le parti e sul contenuto del contratto stipulato con l'Ente capofila.
La Società appaltatrice utilizzava personale distaccato dalla Società partecipata dai Comuni appaltanti, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Tuttavia, per i vincoli posti dalla Corte dei conti al distacco di personale tra comuni e partecipate, il costo del personale distaccato non poteva essere più rimborsato direttamente dai Comuni alla partecipata, ma doveva essere fatturato dalla Società al Gestore, che avrebbe poi proceduto a rifatturarlo ai Comuni. La rifatturazione agli enti, nell'ambito del corrispettivo del servizio rifiuti, sconta così l'IVA al 10% e non il regime di esenzione.
Tuttavia, l'Agenzia non risponde, chiaramente, al trattamento IVA dello stesso ove questo fosse differenziato rispetto al resto del corrispettivo. Nella nota le parti fanno riferimento all'esenzione IVA, in particolare nella fatturazione del costo del personale distaccato al Gestore da parte della Società partecipata. Il trattamento IVA del distacco del personale è, però, oggetto di differenti interpretazioni da parte di Agenzia entrate e giurisprudenza comunitaria. Per l'Amministrazione finanziaria, tali prestazioni sono inquadrabili come operazioni irrilevanti, ai sensi dell’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, il base al quale: "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo". Tale interpretazione è stata ribadita dalla Cassazione (Cass. SS.UU. 7.11.2011 n. 23021), che ha confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di IVA, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è irrilevante, ma soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.
L'ordinanza della Corte di giustizia europea (ordinanza n. 2385 del 29 gennaio 2019) ha però recentemente stabilito che il distacco del personale costituisce un "servizio", ai sensi dell’art. 24 della direttiva IVA e, come tale, soggetto ad imposizione, a meno che si tratti di distacco inquadrabile in una categoria di esenzioni (di cui all’art. 132 della direttiva), come, ad esempio, il prestito di personale medico ed infermieristico.
La risposta non affronta quindi minimamente il problema dell'irrilevanza o esenzione IVA del distacco del personale, tantomeno della sua imponibilità IVA se riferito a servizi non esenti (quali quello rifiuti), limitandosi ad accogliere la soluzione proposta dalla Società istante tesa ad applicare l'IVA al 10% sul corrispettivo complessivo per l'appalto rifiuti.