DL 23/2020: nuove proroghe fiscali ad assetto variabile
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.L. 23/2020 che reca nuove "misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali."
L'art. 18 si occupa della sospensione dei versamenti, prevedendo però diversi "paletti" che rendono la misura non automatica. In particolare, sono sospesi i versamenti di aprile e maggio, da effettuarsi al 30 giugno, relativi a ritenute da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art. 23 e 24 DPR 600/1973), premi INAIL e contributi previdenziali ed assistenziali, nonchè IVA per:
- soggetti esercenti attività di impresa o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno di imposta 2019, che abbiamo nei mesi di marzo e aprile una diminuzione dei ricavi o compensi pari al 33%, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- soggetti esercenti attività di impresa o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell’anno di imposta 2019, che abbiamo nei mesi di marzo e aprile una diminuzione dei ricavi o compensi pari al 50%, rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per gli enti non commerciali, compresi quelli religiosi e del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa sono sospesi solo i versamenti di ritenute e dei contributi previdenziali, assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria.
Resta quindi in dubbio la sospensione del versamento IVA per gli enti non commerciali, compresi gli enti locali, che esercitano anche attività commerciale, sia perché la formulazione della norma non è sufficientemente chiara in tal senso, sia per le difficoltà di quantificazione dei limiti. In ogni caso, la sospensione non si estenderebbe all'iva istituzionale, da versarsi in scissione dei pagamenti.
Restano ferme le sospensioni previste già dall'art. 8 c. 1 D.L. 9/2020 e dall'art. 61 c. 1, 2 e 5 del D.L. 18/2020.
Si segnala, tuttavia, l'art. 21 che rimette nei termini i versamenti che dovevano essere effettuati il 16 marzo, differiti al 20 dal'art. 60 D.L. 18/2020. Si considerano regolarmente effettuati, senza sanzioni, entro il termine del 16 aprile.
Differito al 30 aprile, invece, il termine di consegna delle certificazioni uniche, mentre non saranno applicate sanzioni in caso di trasmissione tardiva delle stesse, se effettuata entro il medesimo termine (art.22).