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DL 23/2020: ulteriore proroga dei termini processuali e dei procedimenti amministrativi

Gli art. 36 e 37 del D.L. 23/2020 prorogano ulteriormente i termini fissati dagli artt. 83 e 103 del D.L. 18/2020 in tema, rispettivamente, di termini processuali e nei procedimenti amministrativi.
In particolare, i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 103 D.L. 18/2020 sono differiti dal 15 aprile al 15 maggio. Il comma 1 riguarda "il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data", mentre il comma 5 riguarda "I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data". La nuova data di riferimento è, quindi, il 15 maggio. Si ricorda che a detto termine si era riferita ANAC per la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di sua competenza (Delibera n. 268 del 19 marzo 2020).
Non risultano modificati i termini di cui all'art. 103 c. 2, relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,i quali conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. La disposizione potrebbe, però, trovare  più specifica regolazione nella conversione del DL CuraItalia, come risultante dagli emendamenti approvati. 
Tra questi è ricompreso il DURC (v. messaggio INPS del 25 marzo n. 1374).
Sospesi fino all' 11 maggio, invece i termini di cui all'art. 83 c. 1 e 2 (sospensione delle udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, dal 9 marzo), così come le funzioni ed attività della Corte dei conti. Il termine di ripresa previsto dal'art. 85 c.5 del D.L. 18/2020 e dall'art. 83 c. 6 è quindi spostato al 12 maggio.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, sono sospesi dal 16 aprile al 3 maggio i termini per la notificazione dei ricorsi