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DL Coronavirus, straordinario libero per la polizia locale

Lo schema di Decreto legge in questi minuti in discussione in Consiglio dei Ministri, per affrontare l’emergenza Covid 19, prevede che le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario del personale  della  polizia  locale  dei  Comuni,  delle  Province  e   delle   Città   metropolitane,   direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti relativi all’emergenza, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dal Dlgs 75/2017 art. 23 comma 2, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

In particolare, la norma prevede:

"Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario  del personale  della  polizia  locale  dei  comuni,  delle  province  e   delle   città   metropolitane   direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio".

 

Richiamo normativo:

Dlgs 75/2017 art. 23 comma 1 e comma 2 (Salario accessorio e sperimentazione):

1.  Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

 

Per aggiornamenti e supporto ragioneria comunale: info@gruppodelfino.it; oppure mauriziodelfino@iol.it