DL Coronavirus: versamenti prorogati a maggio, ma non per tutti. Dichiarazione IVA al 30 giugno.
Il testo del decreto non è stato ancora pubblicato, ma dalle bozze circolate ed anche dal comunicato del Governo, si conferma che la proroga al 31 maggio per i versamenti fiscali non varrà per tutti. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020, ad eccezione dei contribuenti sotto i 2 milioni di fatturato nell'anno precedente e di quelli che, a prescindere dai limiti di fatturato, operano nei settori più coinvolti, per i quali il versamento di ritenute, dell'IVA (annuale o mensile), nonché dei contributi previdenziali e Inail, in scadenza tra l'8 ed il 31 marzo, è rinviato al 31 maggio, con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate. Non si fa luogo a rimborsi per quanto è già stato versato. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
Il decreto rinvia per tutti i contribuenti, invece, al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che ricadono dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Rinviata quindi al 30 giugno la dichiarazione annuale IVA e forse anche l'invio della liquidazione trimestrale del 1 trimestre (cadendo il 31 maggio il 1° giugno, quindi già in periodo fuori esclusione).
Secondo la bozza del decreto, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. Sarebbero quindi escluse dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili, che rimangono in scadenza il 31 marzo compresa, quindi, la trasmissione delle certificazioni uniche per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, nonchè degli altri redditi acquisiti dalla precompilata.
Le norme prevedono la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 marzo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, rilasciando un’apposita dichiarazione al sostituto, provvedendo poi a versare direttamente l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.