DL crescita, definizione agevolata delle entrate non riscosse, delibera entro il 1 luglio
L’art. 15 del DL 34/2019 in conversione, disciplina la facoltà degli enti locali di deliberare la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
In particolare occorre che tali provvedimenti siano stati notificati, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2017, dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’apposito albo previsto a legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).
Nello specifico, l’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate e deve essere disposta – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (entro il 1° luglio 2019) – con delibera di consiglio.
Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni