D.L. crescita: niente certificazione per le luci votive
L'art. 12 bis del D.L. 34/2019, conv. dalla legge 58/2019, modifica l'art. 22, comma 1, del DPR 633/1972 precisando che l'emissione della fattura non è obbligatoria se non a richiesta del cliente anche per "«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri». 2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019".
La disposizione è diversa rispetto alla prima versione proposta in sede di conversione del D.L. e risolve, con valenza retroattiva, il problema della certificazione delle luci votive per le quali non era chiaro se fosse ancora possibile annotare solo i corrispettivi o fosse obbligatorio emettere fattura elettronica (v. scheda informativa 11/2019 a tema).
Operativamente significa che le prestazioni di gestione del servizio di illuminazione votiva, un tempo attratte totalmente nel D.M. 370/2000 (che regola la fatturazione nei servizi di pubblica utilità quali energia elettrica, gas, rifiuti... con l'emissione delle c.d. "bollette - fatture"), sono considerate a tutti gli effetti dei corrispettivi certificabili, ordinariamente, attraverso scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 696/1996. Poiché non risultano abrogato l'art. 5 del D.M. 370/2000 (ma sul punto sono auspicabili chiarimenti), nel momento in cui sarà richiesta fattura questa potrebbe essere emessa nella forma della "bolletta-fattura" di cui al citato Decreto, ovviamente in forma elettronica secondo gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.
Per gli enti locali, in ogni caso, risulterebbe operativo l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi di cui al successivo art. 2 del D.P.R. 696/1996 che dispone: "1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni...qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni". Dall'esonero della certificazione discende anche l'esonero dalla trasmissione telematica (D.M. 10/5/2019). In ogni caso, i corrispettivi dovranno essere annotati nell'apposito registro e concorrere alla liquidazione periodica, eventualmente con le modalità e tempistiche di cui all'art. 2 c. 1 del citato D.M. 370/2000.
Per i soggetti diversi dai Comuni (es. le società concessionarie private che siano titolari dei corrispettivi) si renderà però necessario un chiarimento al fine di stabilire se resti ancora valido l'esonero generalizzato dalla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale previsto dal medesimo art. 2 per le operazioni di cui al "decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento" oggi sostituito dal predetto D.M. 370/2000, ovvero se l'art. 12 bis D.L. 34/2019 possa ritenersi integrativo o implicitamente abrogativo dell'art. 5 DM 370/2000. Nel primo caso i corrispettivi per le luci votive non dovrebbero essere comunque certificati tramite scontrino o ricevuta fiscale e tantomeno trasmessi telematicamente ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 696/1996 neanche dalle società di gestione. Diversamente, l'esonero varrebbe solo per gli enti locali e le prestazioni sarebbero assimilate ad un qualsiasi corrispettivo con obbligo di certificazione e trasmissione telematica.