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"DL Cura Italia": attenzione al saldo IVA ed al versamento IVA split di marzo, ad aprile invariati i termini per i versamenti.

Il decreto "Cura Italia" è riferito solo a Marzo. E' già stato annunciato un decreto che interesserà "Aprile" e che potrebbe quindi, anche per mera proroga, disciplinare la sorte dei versamenti previsti in scadenza il mese prossimo. Tra questi rientra il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre precedente (i termini di emissione delle fatture non sono stati modificati), oltre all'IVA ed al versamento delle ritenute, contributi previdenziali, assistenziali e INAIL in autoliquidazione, che è sospeso solo (per i contribuenti "minori" e quelli operanti nei settori colpiti) per il mese di marzo (versamenti in scadenza dal 8 al 31 marzo). Si pone l'attenzione, come già detto nella precedente news, sul limite di fatturato di 2 milioni previsto per il rinvio del versamento dal 16 al 31 maggio (ovvero 1 giugno) invece che al 20 marzo. In assenza di indicazioni o altro, per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, come gli enti locali, il limite potrebbe riferirsi al volume d'affari IVA complessivo dell'anno precedente. Se poi vi sono numerose attività esercitate dagli enti locali che rientrano tra quelle che darebbero diritto alla sospensione più lunga (si pensi ad asili, musei, case di riposo, mensa scolastica...), non è chiaro come trattare i soggetti con più attività. Il problema si pone, ad esempio, per gli enti che gestiscono direttamente attività con fatturati elevati, come le farmacie comunali (che non rientrano tra l'altro tra le attività sospese), o le c.d. utilities. 
Non è chiara neanche la sorte del versamento dell'IVA split "istituzionale", che è un versamento tributario che prescinde da limiti di fatturato e dall'esercizio di impresa e che quindi, non essendoci specifiche per i soggetti diversi da quelli "esercenti attività d’impresa, arte o professione", dovrebbe essere effettuato.
Restano invece fermi i termini previsti per gli enti ricompresi nella vecchia zona rossa, per i quali gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 (il decreto fa infatti riferimento al DPCM del 24 febbraio dove la scadenza era il 31 marzo, ma il D.L. 9/2020 ha esteso gli effetti al 30 aprile...) sono sospesi e da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (ovvero il 1° giugno). 
Non è rinviata per ora, per un soffio, la dichiarazione LIPE che è in scadenza il 31 maggio, ma per il 2020 la scadenza è il 1° giugno cadendo di domenica. 
In attesa della pubblicazione del decreto ed anche di un eventuale provvedimento di aprile, nonché dei chiarimenti che interverranno, appare evidente che questa incertezza e confusione di scadenze e limiti (di fatturato o attività), nel momento attuale, non fa che complicare il lavoro degli operatori, costretti ad aggiornarsi anche loro di giorno in giorno e di decreto in decreto, in condizioni di lavoro non sempre ottimali.