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DL Fiscale, nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale

L’art. 57, comma 1 del D.L. n. 124/2019, Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale e in particolare sulle modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.

La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale, già fissata al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018 dalla legge di stabilità per il 2016, è stata portata al 70 per cento per l'anno 2019, all’85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 dalla legge n. 232/2016. Successivamente, il comma 884 dell’art. 1 della legge 205/2017 ha ulteriormente modificato le percentuali di risorse da distribuire con i criteri perequativi per gli anni 2018 e 2019, portandole dal 55% al 45% per l’anno 2018 e dal 70% al 60% per l’anno 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-2021 fissate, rispettivamente all’85 e al 100%.
Il comma 921 dell’art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), in deroga all’articolo 1, comma 449 della legge 232/2016, ha di fatto determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione per l'anno 2019, confermando invece per il medesimo anno la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al DPCM del 7 marzo 2018 (che ha ripartito le risorse per il 2018), mantenendo ferma la percentuale del 45% - anziché del 60% - applicata in ordine al criterio perequativo delle capacità e dei fabbisogni standard, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi Comuni risultanti da procedure di fusione. Per il medesimo anno 2019, inoltre, sono state confermate sia le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno sia le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo, nonché l’accantonamento di 15 milioni di euro fissato dal DPCM 7 marzo 2018, destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del riparto delle somme. Ricordiamo che lo scopo di tale disposizione, prevista su sollecitazione delle Autonomie locali, era quello di portare una riflessione sull’attuale sistema di perequazione, che ha evidenziato limiti in alcuni territori, per giungere poi ad una eventuale revisione dei criteri.