DL PA 2026: tolta (per ora) la modifica sugli incentivi IMU e TARI
Avevamo dato notizia nei giorni scorsi, anticipando come sempre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 4 agosto, di un importante Decreto legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile". Il Decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi (DL n. 144/2026) con qualche novità rispetto al testo presentato in Consiglio dei Ministri.
Una di questa riguarda la modifica della disciplina incentivi al recupero dell'evasione tributaria, che avrebbe dovuto riscrivere il comma 1091 art. 1 Legge 145/2018. E' possibile che tale modifica sia inserita in sede di conversione in legge, dopo aver ascoltato il parere dell'ANCI.
Il testo di modifica predisposto, MA PER ORA NON INSERITO NEL DECRETO LEGGE N. 144/2026, prevedeva quanto segue:
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…….)
c) il comma 1091 è sostituito dal seguente:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».