DL PA 2026: misure per i segretari comunali
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un nuovo importante Decreto legge sulla pubblica amministrazione.
All'art. 2 sono previste, tra l'altro, misure per i Segretari comunali
Sessione straordinaria del corso-concorso: il Ministero dell'Interno potrà organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali nel biennio 2026-2027. Saranno ammessi candidati risultati idonei, ma non collocati utilmente nella graduatoria ordinaria.
Nei Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, se la sede rimane vacante dopo la pubblicizzazione potrà essere nominato anche un segretario di fascia iniziale (fascia C); mantenendo il trattamento economico previsto per quella sede. L’obiettivo è ridurre il numero delle sedi vacanti.
IL TESTO: commi di interesse art. 2
5.Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell’interno, con riferimento alla procedura per l’ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA» può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all’articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
6.Entro i limiti di cui al comma 6, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 6, ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l’ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
7.L’iscrizione all’Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 6 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all’assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
8.Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell’incarico di cui al primo periodo, ferma restando l’erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell’articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all’Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell’ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.