DL PA 2026: monetizzazione delle ferie non godute
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un nuovo importante Decreto legge sulla pubblica amministrazione.
L'art. 1, perché interviene direttamente sulla disciplina della fruizione delle ferie e della loro monetizzazione per tutte le pubbliche amministrazioni, compreso gli enti locali.
Dal testo della bozza di decreto emerge la modifica dell’art. art. 5, comma 8, del DL 95/2012. Il principio diventa:
-il datore di lavoro deve organizzare il servizio in modo da consentire al dipendente di fruire effettivamente delle ferie;
-la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla nuova disciplina;
-se il dipendente, pur essendo stato formalmente invitato a fruire delle ferie, decide consapevolmente di non utilizzarle, non ha diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
L'amministrazione pubblica deve quindi programmare le ferie; invitare formalmente il dipendente a fruirne; avvertirlo che, in mancanza di fruizione entro il periodo utile, le ferie saranno perse e non potranno essere monetizzate. In questo modo il decreto recepisce gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione.
La norma precisa che spetta al datore di lavoro dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di godere delle ferie; solo se riesce a provarlo, il dipendente perde il diritto alla monetizzazione.
La nuova disciplina non è retroattiva; si applica esclusivamente alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
L'art. 1 contiene anche una norma interpretativa secondo cui durante le ferie spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi legati allo svolgimento effettivo della prestazione; delle voci non corrisposte per dodici mensilità, salvo condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
IL TESTO commi di interesse art. 1:
1.All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».
1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.Fermo restando il giudicato formatosi, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’espressione «ferie retribuite» di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità.