DL PA 2026, salta la disciplina delle retribuzione durante le ferie

Nel testo definitivo del DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è stata confermata (fatto salvo eventuale futuro inserimento in sede di conversione in legge) la disciplina della retribuzione durante il periodo di ferie, su cui si sono già registrati contenziosi tra le parti. Sul punto si riscontra un orientamento della Corte di Giustizia Europea volto a garantire durante le ferie lo stesso trattamento retributivo goduto dal dipendente durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, mentre nessuna disposizione di dettaglio si riscontra nei contratti collettivi nazionali, fatto salvo un punto nell'art. 28 CCNL Funzioni locali 23.02.2026.

Nel testo dello schema di Decreto legge era stato inserito questo comma: “Fermo restando il giudicato formatosi, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’espressione «ferie retribuite» di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva”.

Per gli enti locali il problema è meno rilevante rispetto ad altri comparti, anche se devono essere chiarite numerose questioni. L’art. 28 comma 1 del CCNL Funzioni locali stabilisce che “il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per i titolari di incarico di EQ ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità”


Ma quali sono le componenti retributive in discussione durante il periodo di ferie?

Sono sicuramente da considerare nelle ferie:

-stipendio tabellare;

-differenziali stipendiali;

-componenti fisse e continuative della retribuzione;

-indennità di comparto residua;

-assegni personali fissi e continuativi, ove spettanti;

-retribuzione di posizione EQ


Sono controverse:

-indennità di turno;

-indennità per specifiche responsabilità;

-alcune indennità continuativamente percepite dal singolo dipendente;

-eventuali indennità che, pur formalmente collegate alla prestazione, costituiscano una parte stabile e significativa della retribuzione ordinaria.


Sono normalmente escluse dalla componente retributiva durante le ferie:

lavoro straordinario;

reperibilità;

indennità di servizio esterno;

indennità condizioni di lavoro quando legate alla concreta prestazione;

maggiorazioni per lavoro notturno e festivo;

compensi per attività elettorali;

incentivi tecnici;

compensi ISTAT;

premi di performance;

compensi occasionali e progettuali;

buoni pasto.


E’ chiaro però che non si possa affermare in linea di principio che le voci escluse e le voci controverse siano automaticamente compatibili con il diritto dell’Unione Europea; anzi il problema è che non si rinviene per tali voci il presupposto della normale retribuzione durante il periodo di ferie. Il punto da chiarire con norma è sicuramente il concetto dell’ordinaria retribuzione delle ferie.