DL PA 2026, utilizzo delle ore di permesso sindacale in forma cumulata
Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.
L'art. 1 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione) comma 4 interviene in materia di permessi sindacali.
La disposizione di cui al comma 4 reca disposizioni negli ambiti di spettanza dell’ARAN. In particolare, CONSENTE L’UTILIZZO DELLE ORE DI PERMESSO SINDACALE IN FORMA CUMULATA, per ottenere uno o più distacchi. Per la dirigenza amministrativa la previsione risponde ad un principio di realtà, dato che i dirigenti lavorano per obiettivi e non necessitano, normalmente, di ore di permesso. Allo stato, le ore di permesso sia per riunioni degli organi statutari che per esercizio del mandato non sono utilizzate, mentre la vita delle organizzazioni e confederazioni della dirigenza necessitano di chi a tempo pieno si dedichi all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: l’attività sindacale. Si reca, altresì, una disciplina transitoria ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio contrattuale 2028-2030, disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, è previsto che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi dalle amministrazioni pubbliche all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) entro il 31 marzo 2028. La disposizione conferma, altresì, che la trasmissione dei dati deve avvenire previa controfirma di un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata e con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate, in continuità con il vigente sistema di certificazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali. L'intervento è volto ad assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di accertamento della rappresentatività sindacale propedeutiche all'avvio della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, garantendo certezza dei termini e uniformità delle modalità di rilevazione e trasmissione dei dati.
Novella normativa:
4.Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.