DL “Rilancio”, fondi per i Comuni della zona rossa
Il Decreto legge "Rilancio" che sarà domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province "zona rossa" per l’emergenza Covid.
Ecco la nuova norma:
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23
1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province, da ripartire entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Relazione illustrativa
La norma prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19
Richiamo normativo
DL 23/2020 art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) comma 6: "La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta"