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DL “Rilancio”, fondi per i Comuni della zona rossa

Il Decreto legge "Rilancio" che sarà domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province "zona rossa" per l’emergenza Covid.

Ecco la nuova norma:

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23

1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province, da ripartire entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Relazione illustrativa

La norma prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19

 

Richiamo normativo

DL 23/2020 art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) comma 6: "La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere  dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e  Piacenza,  che  hanno subito  rispettivamente  una  diminuzione   del   fatturato   o   dei corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  mese  di  marzo  2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo d'imposta"