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DL "Rilancio", nuovo stop ai pagamenti per il trasporto scolastico

La bozza esaminata ieri dal Consiglio dei ministri del c.d. DL rilancio interviene sulla norma, introdotta in sede di conversione del D.L. 18/2020, che prevede il pagamento c.d. "vuoto per pieno" dei servizi di trasporto scolastico. Il tema è caldo, perché i servizi di trasporto scolastico rientrano tra quelli che non possono essere erogati data la sospensione dei servizi educativi, ma che non rientrano nell'ambito dell'art. 48 del D.L. 18/2020 che ha dato una disciplina almeno per i servizi socio-assistenziali, pur non senza incertezze.
Il comma 4bis dell'art. 92, prevede che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi."
L'efficacia della disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, sicché non è possibile liquidare immediatamente le somme richieste sulla base delle fatture spiccate dai gestori e presentate agli enti per il pagamento dei servizi. Nel frattempo, tuttavia, alcuni enti hanno proceduto a sospendere il servizio ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti, con impossibilità di procedere al pagamento (sul punto, la stessa ANAC ha richiesto al Governo di prevedere espressamente di poter procedere al pagamento per le prestazioni già eseguite anche nei periodi di sospensione, per venire incontro alle imprese, v news). Gli enti si trovano, quindi, in oggettiva difficoltà su come procedere.
Si presenta un quadro complesso che potrebbe tuttavia non essere più attuale se fosse confermata la disposizione inserita nel D.L. rilancio che prevede "all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse". Il divieto di decurtazione opererebbe solo per il trasporto pubblico locale. Una successiva disposizione del D.L. rilancio sancisce lo stesso principio anche per "il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi", rimasti scoperti dall'art. 92.  Nessuna altra disposizione analoga al comma 4bis pare, al momento, essere inclusa nel corposo Decreto. Sono comunque attesi altri provvedimenti, in tema di semplificazioni ed appalti, che potrebbero fornire una soluzione al problema.
Occorrerà quindi attendere la pubblicazione in Gazzetta per avere conferma della vigenza, o meno, del predetto art. 92 c. 4bis.